Israele, 31 dicembre 2008 - Se la legge fosse uguale per tutti non dovrebbero esservi dubbi: l'attacco israeliano sulla striscia di Gaza è un atto terroristico, almeno stando alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Un appunto per il Ministro Frattini ed il Presidente Giorgio Napolitano
Per la Cassazione, l’attacco israeliano a Gaza è terrorismo
Nicola Quatrano - 31 dicembre 2008
Pur nella “disinformazione strategica” attuata dai media occidentali sulle vicende di Gaza, una cosa risulta ugualmente chiara.
Quasi tutti i giornalisti occidentali hanno oramai interiorizzato gli spot messi a punto dalle lobbyes filo-israeliane; così ripetono conformisticamente che Hamas è un’organizzazione terroristica, che il diritto di Israele a sopravvivere è sacro e inviolabile, che le bombe che hanno provocato quasi 400 morti sono state una risposta al lancio di razzi che non hanno fatto nessuna vittima, sorvolando su altri “trascurabili” aspetti della questione, come il diritto dei Palestinesi a sopravvivere, a mangiare, a riscaldarsi ed a curarsi senza essere sottoposti a blocchi che impediscano i rifornimenti, e senza dover correre il rischio di morire ai check point per il nervosismo di un soldato troppo giovane o perché i controlli sull’ambulanza sono troppo lunghi.
Eppure, anche in questa apoteosi di conformismo e di “doppiopesismo”, c’è una verità elementare che perfino i giornali occidentali non riescono a nascondere: l’attacco aereo contro Gaza, col suo carico di lutti e distruzioni, ma prima ancora il blocco della striscia (che ha paralizzato ogni attività e impedito il rifornimento di generi essenziali, provocando sofferenze indicibili alla inerme popolazione palestinese), ha per il Governo israeliano un obiettivo politico: punire i Palestinesi che hanno democraticamente votato per Hamas e “convincerli” a cambiare leadership.
Le sofferenze, i lutti, il disastro umanitario sono il prezzo che i civili palestinesi devono pagare per avere eletto un governo che “nega il diritto all’esistenza dello Stato di Israele”, e mirano a provocare una sollevazione popolare contro dirigenti che appartengono ad una “organizzazione terroristica”.
E’ un obiettivo che viene anche apertamente rivendicato dai dirigenti israeliani, per nulla preoccupati dell’opinione di una “comunità internazionale”, oramai incapace di razionalità e sentimento.
Così, da ultimo, sul Messaggero di oggi, il generale della riserva Shlomo Gazit (già capo dell’Intelligence) ha dichiarato: «L'attacco israeliano è un classico esempio di azione militare intrapresa per raggiungere un obiettivo politico. Non ci sono veri obiettivi militari nell'assalto a Gaza».
E Fiamma Nirenstein, su Il Giornale del 27 ottobre, confessava:”La guerra finirà quando Israele penserà di aver messo Hamas in condizione di firmare una nuova thadia (Una tregua immediata, ndr) e forse quando i cittadini di Gaza capiranno che il loro governo non ha un interesse predominante al suo bene, ma a quello della Jihad islamica”.
Può sembrare riduttivo valutare i fatti della politica (e della politica internazionale poi…) con il metro del diritto. Vale la pena comunque segnalare che il comportamento del Governo israeliano rientra in una fattispecie penale contemplata dal nostro codice penale all’art. 280 bis: Atti di terrorismo.
La cosa può sorprendere, perché il lettore medio è abituato allo spot che presenta Hamas come un gruppo terrorista. Resta il fatto che, mentre è tutto da discutere il carattere terroristico di Hamas, l’attacco di Gaza è invece certamente, per la legge italiana e gran parte della legislazione internazionale, un atto di terrorismo.
Lo dice la Suprema Corte di Cassazione a chiare lettere, nella importantissima sentenza dell’11.10.2006, esaminando un’ipotesi che sembra ritagliata su quanto sta avvenendo a Gaza in queste ore.
Nel linguaggio che gli è proprio, la Suprema Corte ricerca una definizione di “atto terroristico” e la ricava dalle norme in vigore. In particolare afferma – segnalando che l’autore di questi atti può anche essere, in definitiva, un governo legittimo – che:
“la formulazione della Convenzione del 1999, resa esecutiva con L. 27 gennaio 2003, n. 7, ha una portata così ampia da assumere il valore di una definizione generale, applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro "ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato", al fine di diffondere il terrore fra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto. Oltre ad essere connotata da tali elementi oggettivi e soggettivi, nonché dalla identità delle vittime (civili o persone non impegnate nelle operazioni belliche), è opinione comune che per essere qualificata terroristica la condotta deve presentare, sul piano psicologico, l'ulteriore requisito della motivazione politica, religiosa o ideologica, conformemente ad una norma consuetudinaria internazionale accolta in varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché nella Convenzione del 1997 contro gli attentati terroristici commessi con l'uso di esplosivi”.
(...)
In adempimento dell'obbligo di modificare l'ordinamento interno, in modo da renderlo conforme all'atto normativo comunitario, con il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 15, comma 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155, è stata recepita la nozione contenuta nella Decisione quadro e sono state definite "condotte con finalità di terrorismo" quelle "che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".
L'art. 270 sexies del codice penale sembra ritagliato sui comportamenti del Governo israeliano che, con il blocco prima e con le bombe poi, sta destabilizzando e distruggendo le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali del legittimo governo palestinese di Gaza.
Ebbene, che cosa ha da dire il Governo italiano a proposito di atti che la sua stessa legislazione qualifica come “terroristi”?
Cosa hanno da dire il ministro Frattini e il Presidente della Repubblica?
Il Ministro Frattini dichiara: “La responsabilità di questa nuova crisi è tutta di Hamas” che ha rotto la tregua. E questa indifferenza per l’assoluta sproporzione tra azione e reazione (380 morti – fino ad ora – come risposta a missili quasi del tutto inoffensivi), e soprattutto per le vittime civili e incolpevoli, ci ricorda il lupo della favola di Esopo (è la vittima ad essere colpevole dell'omicidio che si commette in suo danno).
Il Presidente Napolitano lo ascolteremo questa sera, ma c’è poco da sperare dal momento che ha già avuto modo di assimilare all’ antisemitismo perfino l’antisionismo, il ripudio cioè di un’ideologia assassina che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in una storica risoluzione del 1974, parificò addirittura al razzismo.
Nè migliori parole si sentono dalla parte dell’opposizione.
Cosa dire allora di questa sordità nei confronti delle grida e dei lamenti che vengono da Gaza martoriata? Di questa incapacità di comprendere le ragioni degli oppressi, di questo allinearsi in massa con le ragioni dell’aggressore?
La retorica neocon degli anni scorsi ha molto sfruttato (e in più occasioni) il paragone con la passività delle potenze occidentali verso la resistibile ascesa del nazismo. Lo ha fatto nei confronti di Saddam Hussein, dell’Iran di Ahmadinejad, dello stesso Hamas, quando voleva incitare l’occidente a colpirli ed eliminarli. Si trattava di esempi strumentali e di autentici falsi storici, non foss’altro perché non si può veramente paragonare la potenza del III Reich alle capacità belliche di paesi sottosviluppati.
Vero è che l’esempio può invece facilmente essere adattato alla complice solidarietà occidentale nei confronti dei crimini commessi da Israele contro il popolo palestinese. Crimini che vanno, dall’apartheid che regna all’interno, fino ai fatti di Gaza, a qualcosa che assomiglia oramai troppo ad un genocidio.
La sentenza della Corte di Cassazione
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