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L’eccezionalità dello Stato di Israele
Nicola Quatrano
 
Sono in partenza per Tel Aviv, proseguirò poi per Gerusalemme e la Palestina. Invitato dal rettore dell’Università di Nablus, nell’ambito di un progetto di Ossin sui prigionieri politici palestinesi, realizzato in collaborazione con l’Ateneo palestinese, quello di Liverpool e quello di Napoli.
 
Il rettore di Nablus, Akram Daoud, è stato molto cortese. Nella lettera di invito ha omesso di citare il titolo del progetto. “Per non crearmi problemi all’aeroporto”, ha detto. Perché si sa che i servizi di sicurezza israeliani controllano con grande attenzione – già all’aeroporto di Roma (e non si sa in virtù di quale autorizzazione) – i passeggeri diretti a Israele, e non ci mettono molto a rifiutare l’imbarco alle persone non gradite.
 
Altri amici, che sono già passati per questa esperienza, mi hanno consigliato di non portarmi il computer. “Se gli viene lo schiribizzo – hanno detto – non ti fanno uscire da Israele senza aver controllato tutti i contenuti del tuo portatile. E magari ci mettono una decina di ore…”.
 
“D’accordo”, ho risposto. E mi sono rassegnato a viaggiare senza supporti informatici suscettibili di verifiche puntigliose. Ma, al di là del disagio che tutto questo provoca, c’è una cosa che soprattutto colpisce. Tutte queste persone, e io stesso, quando parliamo dei comportamenti vessatori riservati dai servizi israeliani ai passeggeri che suscitano qualche sospetto, lo facciamo con fastidio, magari indignandoci o invece manifestando comprensione, a seconda dei punti di vista, ma NON CI MERAVIGLIAMO.
 
Prigionieri politici palestinesi
 
Ed è in questa assenza di meraviglia che vi è tutta “l’eccezionalità” dello Stato di Israele, un’idea che la propaganda sionista è riuscita a imporre nel tempo e a radicare nell’animo di tutti, amici e nemici, faziosi sostenitori e critici intransigenti. 
 
Certo, lo Stato di Israele ha caratteri di autentica eccezionalità. Una occupazione dei territori palestinesi che dura da quasi cinquanta anni (e che vorrebbe durare in eterno), la cui manifesta finalità è l’epurazione degli autoctoni, per insediare al loro posto lo “Stato ebraico”, è davvero un caso unico, almeno nella storia moderna. Per trovare un precedente, bisogna risalire allo sterminio dei nativi americani, realizzato certo con metodi più spicci. Mentre l’emulazione marocchina nel Sahara Occidentale ha evitato quanto meno ogni discriminazione giuridica tra “marocchini” e “saharawi”, considerandoli tutti cittadini a pieno titolo.
 
L’eccezionalità dello Stato di Israele dovrebbe avere quindi connotati negativi: quello di uno Stato, unico nel suo genere, che discrimina i “non ebrei” e che si erge al di sopra di ogni legalità internazionale, calpestando le convenzioni e i trattati che pure ha sottoscritto.
 
Invece questa “eccezionalità” è diventata quasi una categoria giuridica. Ed essa viene utilizzata dai dirigenti dell’entità sionista, per giustificare azioni che a nessun altro paese al mondo sarebbero consentite. D’altronde è proprio l’eccezionalità il fulcro della retorica su cui si fonda la costruzione dello Stato di Israele: l’olocausto, l’orrore insuperabile e assoluto, che attribuirebbe ai leader dello Stato ebraico il diritto di “difendersi” con ogni mezzo… Una “difesa” che, nei territori occupati, si è trasformata in una lenta espulsione dei non ebrei.
 
Il Patto internazionale sui diritti civili e politici
Quando, nel 1966, venne approvato dall’Assemblea Generale dell’ONU il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, anche Israele lo ratificò. Questa convenzione prevede tra l’altro, all’art. 9, non solo che l’arresto o la detenzione possano essere ordinati soltanto secondo le procedure stabilite dalla legge, ma anche che “chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dello stesso e deve al più presto avere notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui”.
 
Si tratta di una norma sistematicamente violata dallo Stato ebraico in tema, per esempio, di detenzione amministrativa, una forma di detenzione senza processo e senza nemmeno accusa, non essendo consentito ai destinatari di essa di conoscere imputazione e prove a carico.
 
L'Assemblea Generale dell'ONU 

Una violazione sistematica sì, ma con giustificazioni di carattere “giuridico”: Argomenti che assomigliano sicuramente ai cavilli cari ai “paglietta” napoletani, ma che hanno però consentito allo Stato ebraico di evitare ogni sanzione di carattere internazionale.
L’art. 4 della stessa convenzione, infatti, riconosce la possibilità di deroghe, ma solo “in caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale”. Tali deroghe devono essere immediatamente comunicate agli altri Stati firmatari, per il tramite del Segretario delle N.U.
Ebbene Israele, fin dal momento della ratifica del Patto, ha effettuato tale dichiarazione informativa, rivolta al Segretario Generale ONU, motivandola con la circostanza di trovarsi, “fin dalla sua fondazione, in stato di emergenza”.
 
“Non vale!” esclamerebbe qualsiasi commentatore in buona fede. Le deroghe sono consentite in casi “eccezionali”, mentre la comunicazione israeliana delinea una situazione permanente. In sostanza, Israele ha firmato l’accordo ma, nello stesso tempo, ha fatto sapere che non l’avrebbe mai rispettato. Un “cavillo” che gli consente di fare quello che vuole, pur restando formalmente nell’ambito della legalità internazionale. Tutto ciò, in nome della “eccezionalità” permanente della sua condizione, e senza alcuna considerazione del fatto che tale “eccezionalità” è dovuta alla sua pervicace volontà di mantenere una occupazione odiosa e illegale, contro la volontà del popolo palestinese. 
 
In un regime, come quello del diritto internazionale, in cui prevalgono soprattutto i rapporti di forza, la protezione del padrino USA ha fatto sì che questo cavillo fosse accettato dalla comunità internazionale. Certo, lo UNHRC, (Comitato Diritti Umani dell’ONU) cui spetta il compito di esaminare l’attuazione del Patto da parte degli Stati, ha affermato di nutrire preoccupazione “per il frequente uso di varie forme di detenzione amministrativa, in particolare nei confronti dei Palestinesi dei territori Occupati, comportanti restrizioni nella possibilità di avvalersi della assistenza legale e rispetto al diritto di piena conoscenza delle ragioni della propria detenzione”. E ha anche aggiunto che “queste caratteristiche limitano l’effettività dello scrutinio giudiziale, derogano agli obblighi discendenti dall’articolo 9 in misura superiore a quella consentita dall’art. 4”.
 
Però niente di più. Israele non è mai stato tacciato di essere uno “Stato canaglia”, ma anzi insignito del titolo di “unica democrazia del Medio oriente”.
 
 
Le cifre dei prigionieri politici palestinesi
Ed è così che il regime di occupazione può continuare ad essere durissimo. E il numero di prigionieri politici palestinesi è elevatissimo. 
Non disponiamo di cifre precise ma, su una popolazione stimata in poco meno di 4 milioni, dati diffusi a fine 2012 dal primo ministro palestinese Salam Fayyad riferiscono che sono quasi 750.000 i prigionieri palestinesi arrestati dalle forze di occupazione israeliana a partire dal 1967, tra essi 13.000 donne e 25.000 bambini.
La Palestinian Prisoners Society (PPS) ha riferito che, nel solo mese di settembre 2015, sono stati arrestati 562 palestinesi (tra cui almeno 12 bambini), la maggior parte a Gerusalemme.
 
Le forze di occupazione non fanno distinzione tra adulti, bambini, deputati. 
Si stima che ogni anno da 50 a 70 bambini palestinesi vengono arrestati in Cisgiordania, nelle forme dell’arresto o della detenzione amministrativa. Alcune stime parlano di 8.000 bambini detenuti dall’inizio del 2000. A fine dicembre 2014, si calcolavano in 199 i minori palestinesi detenuti, 14 dei quali di età tra i 12 e i 15 anni.
 
Bambino palestinese arrestato
 
Il regime giuridico e la Convenzione di Ginevra
I Palestinesi dei Territori occupati della Cisgiordania sono soggetti al governo del Comando Militare. Non altrettanto i coloni ebrei della Cisgiordania ai quali si applica invece il diritto israeliano. Il governo militare prevede una serie di misure caratterizzate dalla eccezionalità, nonostante l’occupazione si prolunghi oramai da quasi 50 anni
 
L’applicabilità della Quarta Convenzione di Ginevra ai Territori palestinesi occupati è stata da ultimo ribadita il 18 dicembre 2014 da 126 paesi, al termine di una conferenza speciale tenutasi proprio a Ginevra (assenti USA, Canada e Israele). Ebbene Israele continua impunemente a sostenere che le Convenzioni di Ginevra, che impediscono la colonizzazione dei Territori Occupati, non siano applicabili a Cisgiordania e Gaza, in quanto territori non più reclamati da Giordania ed Egitto e mai reclamati dai Palestinesi, che non hanno mai avuto uno Stato. Si tratterebbe dunque di territori posti sotto il controllo e la responsabilità dello stato ebraico. Quanto a Gerusalemme Est, Israele afferma che non può essere considerata occupata, perché sono stati estesi i diritti di cittadinanza anche ai residenti arabi, e quindi è annessa ufficialmente a Israele. Tuttavia la comunità internazionale non ha mai riconosciuto questa annessione.
 
Il risultato di una simile situazione di “eccezionalità” è che ai Palestinesi, nel quasi silenzio (e nella complicità) della comunità internazionale, non è garantita alcuna delle protezioni che sono assicurate a tutti gli altri popoli sotto occupazione (unico altro esempio è il Sahara Occidentale occupato dal Marocco).
 
Ma vediamole in dettaglio queste misure “eccezionali” che caratterizzano l’occupazione israeliana.
 
Va detto, però, che niente può stupire da parte di uno Stato che, come Israele, ricorre abitualmente (come le cosche mafiose e le gang della droga, ma anche gli USA) agli omicidi extragiudiziari, vale a dire all’esecuzione di una pena di morte, pronunciata senza processo e senza contraddittorio in qualche segreta stanza, senza altra procedura che non sia quella di premere un grilletto (o un detonatore) contro il condannato.
 
Demolizione delle case
Si tratta di una misura che – come la detenzione amministrativa – è stata ereditata dal regime di occupazione inglese,
Si registrano due tipi di demolizione di case:
 
1. di carattere diremmo così ordinario e urbanistico. 
Sono 48.000 le case palestinesi demolite dall’inizio dell’occupazione del 1967. La maggior parte perché costruite senza autorizzazione edilizia. I Palestinesi segnalano che, per loro, è pressoché impossibile ottenere un permesso a costruire.(1)
 
2.Nessuna “scusa” è utilizzabile per le demolizioni “punitive”. (una sorta di applicazione del principio biblico dell’occhio per occhio) Tra il 2001 e il 2005, secondo i dati forniti da B’tselemm (una ONG israeliana: Centro di informazione israeliano per i diritti umani nei territori occupati”) 664 case palestinesi sono state distrutte nei territori occupati, “per punizione”. Circa 4.182 persone innocenti sono state sfrattate, molte delle quali semplici vicini della famiglia di qualcuno considerato “criminale”, spesso sulla base di semplici sospetti.
Solo nell’agosto 2014, tre blocchi di appartamenti sono stati demoliti a Hebron, appartenenti alle famiglie e ai vicini di persone sospettate dell’uccisione di tre coloni. 
 
Non solo queste demolizioni politiche colpiscono soggetti la cui colpevolezza non è stata ancora giudizialmente accertata, in quanto solo sospettati di aver commesso un delitto, ma esse coinvolgono e puniscono anche gli altri innocenti componenti della famiglia. In questo senso la demolizione delle case costituisce una “pena collettiva” vietata dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra che recita: “Nessuna persona protetta può essere punita per una infrazione che non ha commesso personalmente” e le pene collettive e le misure di rappresaglia vengono definite quali crimini di guerra.
 
Si è detto però che Israele si rifiuta di applicare la Convenzione di Ginevra. E tuttavia ai Palestinesi non è assicurata protezione nemmeno dal diritto interno israeliano,
Decidendo sui ricorsi contro le demolizioni punitive, la Corte Suprema di Israele si è sempre formalmente astenuta dal decidere ogni qualvolta erano coinvolte le questioni della sicurezza e l’esercito israeliano (quindi sempre). Nel caso Abou Dahim, nel 2002, la Corte ha stabilito: “La nostra posizione è di non intervenire nella politica del difensore (intendendo l’esercito israeliano)”.
 
La demolizione delle case
 
La detenzione amministrativa
Dati forniti nel dicembre 2012 dall’Autorità Palestinese calcolavano in 230 i Palestinesi sottoposti a detenzione amministrativa a fine 2012. Per dare un senso più preciso della portata di tale misura, possono citarsi dati come quello che stima in 20.000 gli ordini di detenzione amministrativa emessi a carico di Palestinesi nel solo anno 2000 e in 1678 quelli emessi dall’aprile 2008 al luglio 2009.
 
La detenzione amministrativa è intesa a scongiurare un potenziale pericolo e, almeno ufficialmente, viene utilizzata a questo scopo. Ciò comporta che, a differenza degli imputati di un processo penale, ai soggetti sottoposti a detenzione amministrativa (DA) viene di frequente negata la conoscenza delle ragioni della propria detenzione e delle prove a sostegno del giudizio di pericolosità. Di conseguenza essi non sono in grado nemmeno di confutarle, presentando prove contrarie o contro-esaminando i testimoni.
 
La durata è indefinita e, di proroga in proroga, può prolungarsi in terno.
 
Vi sono tre principali apparati normativi in Israele che riguardano la detenzione amministrativa:
 
1. Administrative Detention Order operativa nei Territori Occupati;
2. Emergency Powers (Detention) Law che si applica nel territorio di Israele propriamente detto;
3. La legge sulla reclusione degli Unlafwul Combatants (combattenti fuori legge)
 
Si è registrato un largo ricorso alle prime due misure nei primi anni dell’occupazione, mentre la terza è entrata in vigore solo nel 2002. Inizialmente utilizzata per la reclusione di partigiani libanesi, allo scopo di utilizzarli nelle trattative per lo scambio di militari israeliani prigionieri di Hezbollah, serve oggi soprattutto per la detenzione dei Palestinesi residenti nella Striscia di Gaza.
 
Si è già detto attraverso quali cavilli Israele abbia evitato, fin dal momento della ratifica, il rispetto dell’art. 9 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, nella parte in cui dispone non solo che l’arresto o la detenzione possano essere ordinati soltanto secondo le procedure stabilite dalla legge, ma stabilisce anche che “chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dello stesso e deve al più presto avere notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui”.
 
Diritto Internazionale umanitario
Qui entra anche in considerazione la 4° Convenzione di Ginevra che, all’art. 78, dispone: “Se la Potenza occupante ritiene necessario, per impellenti motivi di sicurezza, di prendere misure di sicurezza nei confronti di persone protette, essa potrà tutt’al più imporre loro un residenza forzata o procedere al loro internamento”. Anche in tal caso, si dispone la possibilità di una procedura di appello e una revisione periodica, possibilmente semestrale, della misura stessa.
 
Nel commentario relativo a questo articolo, il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CIRC) sottolinea che l’art. 78 parla di impellenti motivi di sicurezza, e non c’è quindi margine per utilizzare le misure menzionate collettivamente: ogni caso deve essere deciso separatamente” e devono avere carattere davvero eccezionale.
 
Inoltre l’art. 49 della Convenzione, nello stabilire che “i trasferimenti forzati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette” possano avvenire solo nell’ambito dei Territori occupati, con divieto di trasferimento delle persone entro i confini della Potenza Occupante, costituiscono un ulteriore motivo di violazione della Convenzione di Ginevra da parte di Israele.
 
Administrative Detention Order
Ha una durata massima di sei mesi, ma può essere prorogato all’infinito. Richiede la convalida del giudice militare con possibilità di appello dinanzi alla Corte Militare d’Appello.
 
Le udienze sono camerali (sia in primo che in secondo grado) e il giudice, in deroga alla legislazione ordinaria, può ammettere mezzi di prova anche a prescindere dalla presenza del detenuto e del suo difensore, può avvalersi di testimonianze de relato e addirittura rifiutarsi di portare tali prove a conoscenza della difesa, quando la disclosure delle stesse possa “arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla sicurezza della regione”.
 
La decisione della Corte Militare d’Appello è a sua volta impugnabile di fronte alla Corte Suprema di Israele (High Court of Justice, HCJ) (2) 
 
Il controllo giurisdizionale è in realtà solo apparente e costituisce una foglia di fico, un altro cavillo da “paglietta”, per restare formalmente nell’ambito della legalità internazionale.
Si rilevano infatti numerosi indici di arbitrarietà e tendenze all’uso inflazionistico delle DA
- negli atti delle procedure di convalida le formule utilizzate per fondare le detenzioni appaiono uniformemente ripetitive, ellittiche, stringate e prive di concreti riferimenti individuali relativi al detenuto e alla sua pericolosità. Ricorrono sistematicamente frasi come: “essendo egli un membro operativo di Hamas che mette in pericolo la sicurezza della regione e dei suoi residenti” (il nome dell’organizzazione varia - Hamas, Fronte Popolare etc. - o addirittura non appare affatto);
- la prassi applicativa, contrariamente alle norme internazionale e alle stesse indicazioni della HCJ, ha reso le DA uno strumento a cui far ricorso in maniera routinaria, capovolgendo la ratio dell’istituto e dilatandone i limiti di utilizzo ben al di là dei casi eccezionali e del carattere di ultima istanza cui dovrebbe soggiacere: i dati forniti dal Portavoce dell’IDF circa il periodo tra Agosto 2008 e Luglio 2009 indicano che allo scrutinio dei giudici militari di primo sono state presentate 1678 richieste di DA. Di queste, appena 82 sono state respinte (5%), a fronte delle 1596 convalidate (95%); 
- tutte le testimonianze sono indirette, poiché gli agenti ISA che sono giunti a conoscenza di attività pericolose dell’imputato o ritengono di avere indizi in merito non compaiono di fronte alla Corte;
 
Nella stragrande maggioranza dei casi, il giudice ha accolto la richieste del procuratore di secretare i mezzi di prova (togliendo ogni effettività al diritto di difesa). Nel delirio di argomentazioni che attribuiscano una qualche legittimità a quello che è sostanzialmente un arbitrio, si è giunti all’assurdo di sostenere che, quando il materiale probatorio viene secretato, la funzione difensiva dell’accusato si sposta in capo al giudice stesso, momentaneamente.  Tuttavia gli stessi giudici, nella prassi, non controllano tutto il materiale in possesso dell’ISA, né lo richiedono
 
Il sistema di convalida delle DA, pur assicurando nominalmente un sistema di difesa, di controllo giurisdizionale e di impugnazioni, lo priva di ogni implicazione di garanzia, rendendolo puramente di facciata in relazione al diritto di difesa concretamente esercitabile dall’accusato.
 
La legge sulla reclusione degli ‘UNLAWFUL COMBATANTS’
Nel 2000 la HCJ ha stabilito che Israele non poteva continuare a detenere cittadini libanesi come “merce di scambio” per il rilascio di prigionieri di guerra israeliani, poiché i primi non costituivano più un pericolo per la sicurezza nazionale. La Knesset, di conseguenza, allo scopo di legalizzare queste detenzioni, nel 2002 ha promulgato la Legge sulla Reclusione degli Unlafwul Combatants (UC).
La stessa norma è oggi utilizzata, a seguito del “disengagement” delle forze di occupazione dalla Striscia, per incarcerare i residenti di Gaza senza processo.
 
Sono UC coloro che abbiano preso parte alle ostilità contro lo Stato di Israele, anche solo indirettamente, ovvero siano affiliati ad una forza che svolga attività ostili contro lo Stato di Israele (3)
 
La peculiarità di questa disciplina è nel regime delle presunzioni

la prima inverte l’onere della prova rispetto alla pericolosità dell’accusato in ordine al rilascio; in altre parole, relativamente un soggetto identificato come UC si presume, fino a prova contraria, che il rilascio sarà motivo di pericolo per la sicurezza nazionale fino alla cessazione delle ostilità da parte del gruppo di appartenenza; 

la seconda presunzione è relativa all’esistenza delle ostilità, poiché su di essa fa fede la dichiarazione sottoscritta dal Ministro della Difesa, che “vale come prova in ogni procedimento”. 
 
 
La giurisprudenza della Corte Suprema
Nel 2008 la Corte Suprema ha ritenuto la Legge compatibile con la Costituzione.
Il Presidente della Corte Suprema ha equiparato a tutti gli effetti la reclusione secondo la legge in questione alla detenzione amministrativa, stabilendo che anche alla prima si applicano tutte le regole dell’Administrative Detention Order. 
 
La Corte Suprema, tuttavia, si è rifiutata di pronunciarsi sulla costituzionalità del sistema di presunzioni della Legge sulla Reclusione degli UC: sulla base del fatto che le presunzioni non erano state utilizzate nel caso de quo, e dunque ha ritenuto la questione meramente teorica e non decisiva ai fini del giudizio (4).
 
Conclusioni
Anche altri paesi, gli USA per esempio, si sono misurati – a torto o a ragione – con situazioni “eccezionali” impossibili da gestire con gli ordinari strumenti giudiziari o militari. Guantanamo ne è un esempio. Ma perfino gli USA, l’unica superpotenza mondiale, è stata costretta a fare in qualche modo i conti con la necessità del ripristino della legalità, fino all’annuncio di Obama della prossima chiusura della prigione in territorio cubano. Israele non sente in alcun modo una simile necessità, continuando a crogiolarsi (e ad approfittare) della sua “eccezionalità”.
 
L’eccezionalità della situazione israeliana altro non è se non il riflesso della occupazione dei Territori Palestinesi, che si prolunga illegittimamente dal 1967, senza alcun rispetto del diritto internazionale né del diritto internazionale umanitario.
 
La ragione di tali violazioni, che pure si cerca di addolcire con una parvenza di controllo giurisdizionale, sta nella filosofia di fondo di essa: non una temporanea presenza per ragioni tattiche o militari, ma una annessione più o meno mascherata.
Da questo punto di vista, quella israeliana non è una vera e propria occupazione, è piuttosto una lenta espulsione dei Palestinesi. Con i nuovi insediamenti, l’appropriazione di terre e risorse, con la distruzione di case e il mancato permesso di costruirne di nuove, e anche con meccanismi oppressivi e detentivi. Insomma Israele tende ad un risultato molto preciso: ridurre ilo numero di Palestinesi presenti in Palestina. Non è un genocidio, piuttosto un’epurazione. Ma non etnica, dal momento che la maggior parte dei Palestinesi discendono da ebrei convertiti.
 
Dunque, se è utile e importante l’analisi degli strumenti giuridici attraverso i quali lo Stato di Israele imprigiona in varie forme migliaia di Palestinesi, se è importante il giudizio di conformità o meno di tali strumenti al diritto internazionale, una cosa deve restare chiara: trattandosi di una occupazione finalizzata all’impossessamento delle terre palestinesi e all’espulsione di questi ultimi, corrispondenti o meno che siano i mezzi usati al diritto internazionale, l’occupazione israeliana resta illecita e illegittima, perché lo è in sé, ontologicamente.  
 
 

Note:
1. Si segnala qui una violazione dell’art. 53 della Quarta Convenzione di Ginevra, che vieta alla Potenza occupante di “distruggere beni mobili o immobili appartenenti a privati, allo Stato o ad enti pubblici”. E una più generale violazione di questa Convenzione nel fatto stesso che Israele si rifiuta di applicarla nei Territori occupati, pretendendo di applicare il proprio diritto (anche urbanistico) interno.

2. Negli anni, la giurisprudenza della HCJ ha per lo più respinto le istanze dei detenuti, accogliendo nella grande maggioranza dei casi le richieste del procuratore militare. In alcuni casi, tuttavia, ha chiarito alcune caratteristiche dell’istituto e alcune condizioni per trattenere in custodia un detenuto amministrativo.
• La HCJ ha ribadito che la DA è una misura che può essere utilizzata solo per prevenire un pericolo futuro ed imminente e non come sanzione per atti commessi in passato.  I giudici hanno sottolineato che essa è consentita solo quando il pericolo per la sicurezza è costituito dal mantenimento in stato di libertà della persona interessata dalla misura e solo quando la detenzione stessa contribuisca a rimuovere il pericolo.
• la Corte ha poi sancito la necessità del rispetto del principio di proporzionalità - per cui la limitazione della libertà deve essere commisurata al pericolo posto dal soggetto - aggiungendo inoltre che si tratta di misure di prevenzione di extrema ratio, utilizzabili solo quando non sia possibile prevenire il pericolo in questione attraverso un procedimento penale o una misura amministrativa che arrechi minor pregiudizio ai diritti della persona;  tuttavia, la HCJ ha in diversi casi acconsentito all’uso della DA anche quando il soggetto fosse sospettato di aver commesso un reato, lasciando prevalere sul diritto al processo la prognosi di pericolosità.
• La Corte Suprema ha anche stabilito che, laddove sulla pericolosità del soggetto vi sia divergenza tra comandante militare e giudice, l’opinione del giudice prevale, il che significa che al comandante militare non è consentito emettere un nuovo ordine con richiesta di estensione della detenzione. Vi sono però due eccezioni:
a) quando siano ottenute nuove informazioni di fondamentale rilievo circa il pericolo rappresentato dal soggetto;
b) quando la decisione del giudice di ridurre il periodo detenzione sia diretta solo a richiedere una nuova valutazione sulla necessità della stessa da parte del comandante (decisione detta di “non substantive reduction”)

3. Le fasi
 1) Un ufficiale che rivesta un grado elevato può ordinare la reclusione di un soggetto per 96 ore (dal 2008, per una settimana) qualora abbia un “fondato motivo di ritenere che la persona condotta dinanzi a lui sia un unlawful combatant”.

 2) Un ufficiale di grado ancora superiore può emettere un ordine di reclusione permanente qualora abbia fondato motivo di ritenere che:
- il soggetto è un unlawful combatant secondo i criteri dettati dalla legge e
- che il suo rilascio metterebbe in pericolo la sicurezza nazionale.

 3) non oltre 14 giorni dopo l’emissione dell’ordine di reclusione il detenuto deve essere condotto dinanzi al giudice di una Corte Militare speciale.
Se il giudice non ritiene soddisfatti i requisiti di legge, ordina il rilascio; in caso contrario approva l’ordine di reclusione.
L’ordine di reclusione non ha limiti temporali e la situazione del detenuto verrà esaminata dal giudice ogni sei mesi per stabilire il perdurare, o meno, del pericolo per la sicurezza nazionale.

 

4. Il parere di B'tselem - Lo scopo della Legge sulla Reclusione degli UC è di creare una figura intermedia tra detenzione amministrativa e status di prigioniero di guerra, in modo da avere a disposizione un duttile strumento draconiano di incarcerazione che riduce al minimo i diritti degli accusati. Lo Stato, infatti può processare il soggetto per aver preso parte alle ostilità, ma, contemporaneamente, può trattenerlo in custodia detentiva come se fosse un prigioniero di guerra, rilasciandolo solo al cessare delle ostilità.Nonostante una serie di successive modifiche alla Legge volte a mostrarne conformità al diritto internazionale (“disporre l’incarcerazione di un UC in modalità conformi alle obbligazioni dello Stato di Israele discendenti dal diritto internazionale umanitario”) gli elementi di contrasto con esso sono evidenti.

Quando la Legge è stata vagliata dai giudici della Corte Suprema, gli stessi hanno constatato che lo status di Unlawful Combatant non esiste nel diritto internazionale dei conflitti armati.
Inoltre, le due presunzioni della legge (di pericolosità del detenuto e continuazione delle ostilità) contraddicono palesemente le previsioni della Quarta Convenzione di Ginevra, poiché di fatto esimono le procure militari dall’onere di prova sulle ragioni alla base della detenzione del soggetto. La legge, poi, pone l’onere di prova contraria carico del detenuto, ma non è chiaro in che forme e modalità egli possa esercitare tale facoltà, a cui si aggiunge fatto che il materiale probatorio è assai spesso secretato.

Il  risultato è dunque chiaro: il detenuto non potrà mai confutare la tesi dell’esercito sulla sua pericolosità. E’ una pericolosità presunta, e che rimane tale, sulla base delle valutazioni di un militare che cumula funzioni tipiche di ufficiali delle forze armate, ma anche di polizia, di intelligence, di indagine e di “giudice” di prima istanza (almeno fino a prima dell’udienza di convalida).

Ancora, alla già indeterminata dicitura della Legge, che parla, ai fini della qualificazione di un soggetto come UC, meramente di “membership diretta o indiretta” ad una “forza” che “conduce ostilità contro Israele”, si è aggiunto il parere della Suprema Corte, che ne ha ulteriormente ampliato la portata, dichiarando:

“non è necessario che il soggetto prenda effettivamente parte, diretta o indiretta, nelle ostilità, ed è possibile che la connessione con o il contributo per l’organizzazione sia espresso in altri modi che siano tali da includerlo nel ciclo delle ostilità in senso lato”

Questo quadro risulta, infine, ulteriormente aggravato dagli emendamenti del 2008.